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Illustrazione delle forme in cui si possono ricevere le agevolazioni
In generale, gli aiuti di Stato sono assoggettati a due diversi regimi:
  1. il regime ordinario di esenzione;
  2. il regime "de minimis".

All'interno di questi regimi, i contributi appartengono a diverse tipologie. Qui sotto sono riepilogate le principali:
  • Conto capitale.
  • Conto interessi.
  • Finanziamenti a M/L agevolati.
  • Contributo in conto canoni.
  • Interventi in conto canoni.
  • Interventi in conto capitale sociale.
  • Contributi in conto gestione (detti anche in conto esercizio).
  • Contributi in conto garanzia.

L'entità dell'aiuto da erogare è calcolata in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) o in Equivalente sovvenzione netta (ESN).

Regime Ordinario di esenzione
Gli aiuti di stato concessi dagli stati membri alle piccole e medie imprese devono seguire le disposizioni di cui al Regolamento CE 800/2008 .
Il regolamento di esenzione non si applica agli:
  • aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
  • aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
  
Nè si applica ai seguenti settori:
  • aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
  • aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
  • gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
    • se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
    • se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
  • gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
  • gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
  • gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche

Sotto tale regime l'intensità lorda dell'aiuto (ESL) per investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, non deve superare:
  • il 20% per le piccole imprese;
  • il 10% per le medie imprese.
Per quanto riguarda gli aiuti per le spese in servizi di consulenza forniti da consulenti esterni, questi non possono superare il 50% dei costi sostenuti per tali servizi, i quali inoltre, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Regime "de minimis"
Alla luce dell'esperienza maturata la Commissione Europea ha stabilito che gli aiuti non eccedenti un massimale di 200 000 EUR (ridotto a 100 000 euro, per le imprese di trasporto) su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

Il regime di minimis si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

  • aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
  • aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
    • quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    • quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  • aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
  • aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Lo Stato membro può erogare l'aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale autorizzato.

Genius s.a.s. nella predisposizione di domande di contributo valuta che l'impresa non sfori detto massimale triennale.

Tale servizio è compreso nel prezzo di predisposizione della domanda per chi si avvale di Genius per la presentazione.

Inoltre Genius offre anche un servizio a se stante di ricerca del regime di appartenenza delle normative agevolative di cui l'impresa ha precedentemente goduto per valutare che non vi siano sforamenti di massimale.

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