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Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono:

  • le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
  • le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
  • le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il requisito della partecipazione femminile nell’impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda di agevolazione ed essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.


Attenzione! Le definizioni di cui sopra sono estratte dal testo della legge 215/92 "Interventi a favore dell'imprenditoria femminile". I parametri richiesti affinché l'impresa risulti a prevalente partecipazione femminile possono subire modifiche a seconda della legge agevolata di riferimento.


ESEMPI

Società di persone e Cooperative: il calcolo si effettua per teste, indipendentemente dalle quote possedute dai soci:
  • Una s.n.c. è formata da due soci, di cui una donna che detiene il 90% del capitale sociale ed un uomo che possiede il restante 10%: non si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.
  • Una s.n.c. è costituita da tre soci, di cui due donne che detengono, ciascuna, il 10% del capitale sociale ed un uomo che possiede il restante 80%: si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.
  • Una s.a.s. è costituita da tre soci, di cui due accomandanti che possiedono, ciascuno, il 10% del capitale sociale ed un'accomandataria che detiene il restante 80%: non si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.
  • Una s.a.s. è costituita da tre soci, di cui un accomandante che possiede l'80% del capitale sociale e due accomandatarie che detengono, ciascuna, il 10%: si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.

Società di capitali: il calcolo si effettua sulla base delle quote di capitale possedute e delle cariche amministrative ricoperte, indipendentemente dal numero di soci:
  • Una S.r.l. è costituita da tre soci, di cui un uomo che possiede l'80% del capitale sociale e due donne amministratrici che detengono, ciascuna, il 10%: non si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.
  • Una S.r.l. è costituita da tre soci, di cui un uomo che possiede il 10% del capitale sociale e due donne amministratrici che detengono, ciascuna, il 40%: si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.
  • Una S.r.l. è costituita da tre soci, di cui un amministratore unico che possiede il 10% del capitale sociale e due donne che detengono, ciascuna, il 40%: non si tratta di impresa a prevalente partecipazione femminile.

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