Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono:
a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.
Il requisito della partecipazione femminile nell’impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda di agevolazione ed essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.
Attenzione! Le definizioni di cui sopra sono estratte dal testo della legge 215/92 "Interventi a favore dell'imprenditoria femminile". I parametri richiesti affinché l'impresa risulti a prevalente partecipazione femminile possono subire modifiche a seconda della legge agevolata di riferimento.