Area di crisi dell'Isontino

Contributo a fondo perduto fino al 50% per i progetti di rilancio delle imprese nell’are di crisi dell’Isontino…

 

Soggetti Beneficiari
Micro, Piccole e Medie imprese già localizzate o di nuovo insediamento nell’ “Area di crisi dell’Isontino”.
Per le iniziative di cui alla
- lettera a), le imprese devono svolgere attività coerente con il progetto finanziato ed essere operanti nel settore nautica da diporto e relativo indotto.
- lettera b), le imprese devono svolgere attività coerente con il progetto finanziato ed essere operanti nel settore manifatturiero individuato dalla sezione C della classificazione ISTAT ATECO 2007.
Sono altresì ammissibili a le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici di cui ai commi 2 e 3 qualora i progetti riguardino attività di cui sopra.

Ambito territoriale
Friuli, solo i seguenti alcuni comuni:
Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo,Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Programmi ammissibili
Investimenti con finalità di rilancio competitivo dell’area perseguite attraverso:
a) investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto;
b) consulenze a favore delle PMI industriali.

Spese ammissibili
Spesa minima 10.000 Euro.
Spese da avviare dopo domanda e terminare:
- entro 24 mesi da avvio per investimenti nella nautica da diporto;
- entro 9 mesi da avvio per le consulenze industriali.

Per investimenti settore della nautica da diporto e nel suo indotto sono ammissibili spese per la realizzazione di opere e per l’acquisto dei seguenti beni, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva:
    a) interventi di rilevanza edilizia e urbanistica, purché necessari e funzionali all’installazione delle macchine e delle attrezzature, nuove costruzioni;
    b) progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle opere di cui alla lett. a) nel limite massimo del 15% delle stesse;
    c) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa;
    d) macchinari ed attrezzature, hardware e strumentazioni informatiche;
    e) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, software.

Per consulenze a favore delle PMI industriali sono ammissibili le seguenti spese di consulenza che abbiano un ruolo strategico nel rilancio d’impresa:
    a) consulenze per la riattivazione, il risanamento e la ristrutturazione aziendale;
    b) consulenze per analisi preliminare del business e dell’azienda e redazione di un piano industriale;
    c) consulenze per analisi della capacità produttiva, commerciale, distributiva, finanziaria, manageriale;
    d) consulenze per analisi del mercato e della concorrenza;
    e) consulenze per analisi del ciclo di vita dei prodotti/servizi;
    f) consulenze per le acquisizioni fallimentari

Sono inoltre ammissibili a contributo, per il periodo di durata del progetto e fino ad un massimo di 12 di consulenze e fino ad un massimo di 24 mesi in caso di investimenti, i costi salariali corrispondenti all’importo netto risultante dai cedolini paga, relativi alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese per le iniziative di cui all’ articolo 6.
Beni nuovi di fabbrica.
Consulenti con esperienza triennale.

Agevolazione c/capitale
Per gli investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto
A   Regime di esenzione
        20% dei costi ammissibili per le piccole imprese.
        10% dei costi ammissibili per le medie imprese;
B    Regime de minimis
        35% dei costi ammissibili per le medie imprese;

Per consulenze a favore delle PMI industriali, l’intensità d’aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili in regime di esenzione.

I costi salariali relativi a nuove assunzioni che determinano incremento occupazionale sono ammessi a contributo esclusivamente in “de minimis”, nella misura del 50%.

Nei casi di cui alla lettera B), l’intensità di aiuto è elevata di 15 punti percentuali nel caso in cui l’impresa, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione domanda e la data di presentazione della rendicontazione, effettui nuove assunzioni, rendiconti il relativo costo salariale mantenga le assunzioni medesime per almeno i dodici mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

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