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Soggetti Beneficiari | |
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, come definiti dal D.P.Reg. 400/2002. I beneficiari al momento della domanda devono essere iscritti alla categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Il laboratorio deve trovarsi in un centro urbano, dove per centro urbano si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, il beneficiario deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano. |
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Ambito territoriale | |
Friuli V.G. | |
Programmi ammissibili | |
Promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura nei centri urbani. |
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Spese ammissibili | |
Spese da sostenersi dal 1° gennaio dell'anno precedente l'apertura del bando e fino alla data di presentazione della domanda. Sono ammesse le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti: a) importo minimo pari 5.000 Euro; b) importo massimo pari a 75.000 Euro. Spese da avviare dopo domanda e terminare entro 24 mesi da concessione. Sono ammissibili le seguenti spese: a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori; b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal DPGR 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera a); c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a); d) acquisto di macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a). Le spese di cui al punto a) sono ammissibili alle seguenti condizioni: a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario; b) che l’unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività produttiva in essere. Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 45 ed, in particolare: a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati; b) spese per la costruzione di fabbricati; c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti; d) oneri connessi all’IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; e) spese generali; f) spese per beni di consumo o di ordinario uso; g) acquisto di beni usati o in leasing; h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari. |
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Agevolazione c/capitale | |
Regime de minimis L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico Qualora all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di ulteriori 5 punti percentuali. Incentivi non cumulabili. |
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