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Soggetti Beneficiari | |
PMI - iscritte come attiva al Reg. Imprese da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda (15-04-2020). - esercenti attività primaria/secondaria tra quelle stabilite in Allegato B. L’impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 finalizzata a: - quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua; - individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento, che consentano di quantificare il risparmio energetico, e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020); - quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua; - quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili alla conclusione del progetto per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua. Un’impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione, anche qualora un intervento riguardi più unità produttive. |
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Ambito territoriale | |
Veneto |
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Programmi ammissibili | |
Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica. I progetti si devono articolare nelle seguenti 3 fasi. Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, saranno considerate ammissibili a contributo esclusivamente le spese per le diagnosi energetiche seguite a partire dal 1° gennaio 2019. Fase 2 elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite: a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto; b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto; c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico); d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi; e) interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.) f) interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili; g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.); h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell'impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento. Tali interventi sono ammissibili solamente nell’ambito di un progetto di efficientamento energetico che comprenda anche uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g) e che comporti, con esclusivo riferimento ai suddetti interventi di cui alle lettere da a) a g), un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh. Pertanto, gli interventi di cui alla presente lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile di cui all’art. 11, paragrafo 11.2. Il sopracitato requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della Fase 1 (diagnosi energetica). Fase 3 valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto dalla Fase 1, attraverso, alternativamente: a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento; b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2 ed entro e non oltre la data di conclusione del progetto previsto al paragrafo 5.6. Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 8.2, del D.lgs n. 102/2014. Il valore del fabbisogno energetico annuo deve essere indicato al netto di eventuali aumenti di produzione. La valutazione post intervento di cui alla Fase 3, deve evidenziare il raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua. |
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Spese ammissibili | |
Spese sostenute; -tra il 01-01-2019 e la data di presentazione della domanda di partecipazione per le spese della Fase 1; - dopo la presentazione ella domanda per le spese di cui alla fase 2 e Fase 3, lettera b). Fine lavori 11-07-2022. Importo minimo 80.000 Euro. Importo massimo ammissibile 500.000 Euro. Sono ammissibili le seguenti spese: a) costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento; le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. b) costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera b), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000; c) spese tecniche per le diagnosi energetiche: c.1) ante intervento, di cui all’articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1; c.2) post intervento, di cui all’articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 3, lettera b). Tali spese sono ammissibili nel limite massimo di euro 5.000 ciascuna. Inoltre, dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91). La spesa per la diagnosi energetica ante intervento è ammissibile esclusivamente per diagnosi energetiche eseguite a partire dal 1° gennaio 2019, fermo restando quanto previsto all’art.5, paragrafo 5.2, Fase 1; d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00); e) premi versati per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relativi alla fideiussione. |
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Agevolazione c/capitale | |
Regime opzionale (esenzione/de minimis). Contributo a fondo perduto del 30% Contributo max 150.000 euro. Il contributo e cumulabile entro i limiti stabiliti dalla UE. |
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