Bonus Pubblicità

Credito di imposta fino al 75% sulle spese per investimenti in campagne pubblicitarie...

 


Soggetti Beneficiari

Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

 

 

Ambito territoriale
Italia
Programmi ammissibili
Investimenti in campagne pubblicitarie riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.


Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti locali, analogiche o digitali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC)  e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.


Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.


Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

 

Agevolazione c/capitale

Regime de minimis.

Normativa Valida per il 2021 e 2022

 

Il credito d'imposta è riconosciuto:

     relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;

    relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

 

Pertanto, solo per gli investimenti sui giornali, per gli anni 2021 e 2022 non è richiesto il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

 

 

Per maggiori informazioni contattateci.

 

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