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Soggetti Beneficiari | |
Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo non spetta: - ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto [23-03-2021]; - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto; - agli enti pubblici; - agli Intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162bis del TUIR). |
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Ambito territoriale | |
Italia. | |
Programmi ammissibili | |
Sostenere gli operatori economici colpiti
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Spese ammissibili | |
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra. |
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Agevolazione c/capitale | |
L'importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ed il 2019 come segue:
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