Formazione 4.0
Fino a 300.000 Euro a fondo perduto per i progetti di formazione al personale dipendente sui temi Industria 4.0...
Soggetti Beneficiari |
|
|
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: - dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli; - dalla natura giuridica - dalle dimensioni - dal regime contabile - dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», (ex art. 2.18, Reg. (UE) n. 651/2014).
|
Ambito territoriale |
|
|
Italia |
Programmi ammissibili |
|
|
Sono ammissibili le attività di formazione • destinate al personale dipendente dell'impresa; • finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0».
Costituiscono attività ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali;
applicate negli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017.
Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che: - il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, (ex art. 14 del DLgs. 15-06-2015, n. 151), presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente - con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate nell’elenco dalla lettera a) a m).
L'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a - soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa; - a università, pubbliche o private, e a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (ex reg. CE 68/2001); - a soggetti con certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA37. - a ITS.
|
Spese ammissibili |
|
|
Spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31-12-2018 e fino al 31-12-2022.
Spesa massima ammissibile 600 mila Euro.
Sono ammissibili le seguenti spese: a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione: quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette come le spese amministrative e di locazione, per le ore durante le quali i partecipanti hanno preso parte alla formazione.
|
Agevolazione c/capitale |
|
|
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
* 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
* 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
* 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24. Non si applicano i limiti di cui - all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, - all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
|
Per maggiori informazioni contattateci.
Iscriviti alla Newsletter