|
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per il solo Credito di Imposta di beni materiali e immateriali non Industria 4.0 sono soggetti ammissibili anche gli esercenti arti e professioni.
Non sono ammissibili le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal RD 16-03-1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DL 12-01-2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, del DL 8-06-2001, n. 231.
|
|
Spese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione: - dei beni ex art 164 c 1) TUIR “aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del DLGS 30-04-1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;” - dei beni per i quali i coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; - dei fabbricati e delle costruzioni; - dei beni di cui all'all. 3 alla L. 208/2015 [condutture, condotte, materiale rotabile, aerei,…]; - nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) di cui all'allegato B alla legge 232/2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
|
|
Non è aiuto di stato.
Per gli investimenti in beni Industria 4.0 effettuati a decorrere dal 16-11-2020 e fino al 31-12-2021, ovvero entro il 30-06-2022, a condizione che entro la data del 31-12-2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto: - nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro, e fino a 10 milioni. - nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di Euro.
Per gli investimenti in beni Industria 4.0 effettuati nel corso del 2022, ovvero entro il 30/06/2023, il credito d'imposta è riconosciuto: - nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro, e fino a 10 milioni. - nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di Euro.
Per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, effettuati decorrere dal 16-11-2020 e fino al 31-12-2022 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Per gli investimenti in beni diversi da quelli sopra il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di Euro.
La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
Per gli investimenti effettuati dal 16-11-2020, e fino al 31-12-2022 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per i beni non 4.0), ovvero a decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta nella misura del 10%.
Le imprese che si avvalgono del credito di imposta effettuano una comunicazione al MiSE. In relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile .
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo.
In relazione agli investimenti in beni Industria 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre - una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali; oppure - un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni Industria 4.0 (Allegati A e B L. 232/2016 e ss.mm.) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR 445/2000.
Il presente regime non si applica: a) agli investimenti aventi a oggetto i beni non Industria 4.0, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; b) agli investimenti aventi a oggetto i beni Industria 4.0 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
|