Riqualificazione Strutture Alberghiere

Fino a 200.000 Euro a fondo perduto per i programmi di riqualificazione delle strutture alberghiere posti in essere dal 2014 al 2016...

 

 

Soggetti Beneficiari

Strutture alberghiere esistenti al 1-01-2012

Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono strutture alberghiere:

- gli alberghi,

- i villaggi albergo,

- le residenze turistico-alberghiere,

- gli alberghi diffusi,

- nonché' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Ambito Territoriale
Italia
Programmi ammissibili

a) Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a progetti di ristrutturazione edilizia.

b) Per “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” si intendono:

   1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001 e ss.mm., ossia:

     1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

     1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

     1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico, purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

   2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380 del 2001, e ss.mm. ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

   3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001, e ss.mm., ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs n. 42 del 2004 e ss.mm., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

c) per "interventi di ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" si intendono:

   1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura   utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

   2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura piu' estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

   3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

d) per "INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA" si intendono:

   1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, citato in premessa;

   2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unita' immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, citato in premessa;

   3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

e) per "SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto", si intendono:

   1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

   2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

   3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

   4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

   5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Spese ammissibili
Spese da sostenersi nel 2014, 2015 e 2016.
L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.
Le singole voci di spesa di cui sotto sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.

Sono considerate eleggibili:
  a) relativamente a interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, le spese per:
      1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
      2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del DLgs 42/2004, e ss.mm. per i quali e' necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
      3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché' sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi d del DLgs 42/2004, e ss.mm., per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
      4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
      5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata,  tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e  finestre,  o sostituzione  dei  prospetti  preesistenti  con  altri  aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
    6) realizzazione di balconi e logge;
      7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
      8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
     9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
      10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione  della preesistente con modifica della superficie  e  dei  materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
     11) installazione o sostituzione di impianti  di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;

  b) relativamente a interventi di ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, le spese per interventi  che  possono  essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita' immobiliari, quali:
     1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici  (servizi  igienici,  impianti   elettrici,   citofonici, impianti di ascensori, domotica);
      2) interventi di  natura  edilizia  piu'  rilevante,  quali  il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne  ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
      3) realizzazione ex  novo  di  impianti  sanitari  (inclusa  la rubinetteria) dedicati alle persone  portatrici  di  handicap,  cosi' come  la  sostituzione  di  impianti  sanitari  esistenti  con  altri adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap;  
      4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche  di  comunicazione) in concomitanza di interventi  volti  all'eliminazione delle barriere architettoniche;  
      5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
      6)  sistemi e tecnologie volte alla  facilitazione  della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

  c)  relativamente a interventi di INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, le spese per:
      1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione  di energia elettrica;
      2) installazione di  schermature  solari  esterne  mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
      3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
      4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
      5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

  d) relativamente ALL'ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO, le spese per:
      1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
      2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
      3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
      4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
      5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del DPR 917/1986(TUIR).
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Agevolazione c/capitale
Regime de minimis

Credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti  e comunque fino all'importo massimo complessivo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Per maggiori informazioni contattateci.